Legislazione

ADMO SICILIA

Legislazione

Come è tutelato il Donatore

I diritti del donatore sono oggi riconosciuti in modo specifico dalla legge n. 52 del 6 marzo 2001, la cui recente entrata in vigore dopo anni di iter parlamentare si deve all’impegno e agli sforzi di tutta l’organizzazione ADMO in Italia.

Il donatore di midollo osseo è equiparato agli altri donatori: assenza retribuita dal posto di lavoro per il tempo occorrente a effettuare la tipizzazione HLA, gli esami necessari a verificare l’eventuale compatibilità con un paziente e la donazione effettiva a carico del servizio sanitario, così come l’assicurazione infortuni, ecc. Da alcuni anni il Registro Italiano può operare con la sicurezza e l’autorità conferitagli dalle Istituzioni nazionali, al pari di quelli degli altri 55 Paesi collegati.

ADMO può fornire a tutti gli interessati le indicazioni più opportune, in funzione della residenza del potenziale donatore. ADMO Nazionale fa parte della Consulta tecnica permanente per i trapianti, istituita con D.M. del 23 novembre 2012 e della Commissione nazionale per i trapianti di CSE, istituita con decreto del Direttore del Centro Nazionale Trapianti del 15 maggio 2013.